Art. 1.
(Promozione e riconoscimento dell'attività delle associazioni di protezione ambientale).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove e favorisce l'attività posta in essere dalle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può prevedere, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la concessione di contributi alle associazioni di cui al citato comma 1, sotto forma di fondi ad esse destinati per la realizzazione di specifici progetti e servizi mirati alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, nonché alla informazione ambientale.
      3. Le associazioni beneficiarie dei contributi di cui al comma 2 sono tenute a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alla Corte dei conti un rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite.
      4. La mancata presentazione del rendiconto di cui al comma 3 comporta il divieto di accedere, per i successivi tre anni, ai contributi statali di cui al comma 2.
      5. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione dei contributi a carico del bilancio dello Stato erogati ai sensi del comma 2.
      6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definite le tipologie di progetti e servizi che possono ricevere i contributi di cui al comma 2 e i criteri per la scelta dei progetti da finanziare.
      7. Lo schema del decreto di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere per il

 

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parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione.